AI TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE: Adempimenti concernenti le novità normative intervenute in materia di rilevazione dei dati sui flussi turistici tramite l'applicativo SPOT. Indicazioni.

Data:
19/07/2021

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Come noto, la Legge Regionale n. 49/2017 "Disciplina dello comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime di concessione e dello rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha modificato la disciplina in materia di rilevazione dei dati sui flussi e in materia di comunicazione dei prezzi dei servizi (CPS).

In particolare, le disposizioni della Legge Regionale n. 49/2017 inerenti la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguardano tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere (art. 3 della L.r. 11/1999; L.r. 17/2011) ed extralberghiere (artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.r. 11/1999; LI. 42/2013; Lr. 27/2013 ).

Le suddette disposizioni non si applicano alle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48, comma 1, lett. a e b, della L.r. 11/1999).

I titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato, mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico).

La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso avviene giornalmente. La trasmissione avviene, inderogabilmente, entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.

Le funzioni di verifica della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.

L' Agenzia Pugliapromozione provvede, entro la prima decade di maggio, ottobre e febbraio, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle strutture inadempienti con riferimento alla data del giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.

In sede di prima applicazione, la prima estrazione delle strutture inadempienti avverrà nel mese di maggio 2019.

Gli esiti delle verifiche saranno comunicate a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale, via PEC dall'indirizzo turismodigitale@pec.rupar.puglia.it.

Ciascun Comune può già accedere ad un apposito cruscotto per consultare e monitorare i dati relativi alle comunicazioni sui flussi turistici effettuate tramite il sistema SPOT dalle strutture ricettive ubicate nel territorio di propria competenza, al fine di acquisire le informazioni necessarie per gestire gli adempimenti previsti a carico degli stessi.

Il cruscotto è disponibile on-line all'indirizzo dms.puglia.it.

Le istruzioni per accedere al cruscotto, al fine di monitorare i suddetti dati, sono stati forniti tramite PEC inviata dall'indirizzo turismodigitale@pec.rupar.puglia.it.

La legge prevede sanzioni diverse a carico delle strutture ricettive per le ipotesi di inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati relativi ai flussi turistici:

- nel caso di inadempienza totale (totale assenza di comunicazione dei flussi turistici relativi al quadrimestre di riferimento) la sanzione ammonta a euro 1.200,00;

nel caso di inadempienza parziale (dati sui flussi turistici trasmessi in ritardo rispetto al termine indicato dalla legge ovvero trasmissione incompleta dei dati sui flussi turistici relativi al quadrimestre di riferimento) la sanzione ammonta a euro 200,00.

In entrambi i casi la sanzione è applicabile per un massimo di tre volte per ciascun anno.

Le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017, inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate.

il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Rimangono ferme le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza contemplate da norme statali.

Tanto premesso si invitano gli enti comunali a sensibilizzare i titolari di tutte le strutture ricettive sulla importanza di ottemperare all'obbligo di comunicazione dei dati sui flussi turistici alle scadenze di legge onde evitare di incorrere nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa."


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