ANAGRAFE - STATO CIVILE - Modulistica

CERTIFICATI ANAGRAFICI MODALITÀ DI RILASCIO

I certificati anagrafici vengono rilasciati:

  • allo sportello dell'Ufficio Anagrafe

DIRITTI DI SEGRETERIA

Tipologia

Diritti di segreteria

Marca da bollo

Certificati in carta libera

Euro 0,26

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Certificati in bollo

Euro 0,52

Euro 16,00

Certificati storici in carta libera

Euro 2,58 per ogni nominativo contenuto nel certificato

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Certificati storici in carta da bollo

Euro 5,16 per ogni nominativo contenuto nel certificato

Euro 16,00

La marca da bollo dovrà essere acquistata dal tabaccaio .

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SOGGETTI PRIVATI, AGENZIE DI INFORMAZIONI, AGENZIE DI RECUPERO CREDITI, STUDI LEGALI E NOTARILI, ECC.)

Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, numero 223, prevede al suo articolo 33 che "l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di Legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (.) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale d'Anagrafe d'ordine del Sindaco".

Da ciò si evince, in maniera chiara ed inequivocabile, come non sia assolutamente possibile, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, rilasciare informazioni anagrafiche di qualsiasi tipo se non in forma certificativa.

Per tale motivo,in nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono, pertanto si invita cortesemente ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso.

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 26 Ottobre 1972, numero 642, con riferimento all'art. 4 dell'allegato "A" tariffa Parte I (modificata con Decreto Ministeriale 20 Agosto 1992),le certificazioni anagrafiche richieste da uffici notarili, avvocati, banche, agenzie per le informazioni, agenzie di recupero crediti, ecc., sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, come ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni (a tal proposito si vedano la Risoluzione Ministeriale numero 450825 del 10.11.1990 e la Risoluzione Ministeriale numero 301694 del 21.11.1986).

Non saranno pertanto accolte richieste di esenzione dall'imposta di bollo non compatibili con l'attività e l'oggetto sociale di tali soggetti, comunque formulate.

Ai fini del rilascio della certificazione, è necessario fornire una copia di un documento di identità del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della società), o comunque consentirne l'identificazione, come prescritto dal Ministero dell'Interno con circolare numero 15/92 del 12 Agosto 1992.

L'eventuale rilascio di notizie circa il luogo di emigrazione è soggetto esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici numero 11 del 20 Maggio 2003 (notifica di atti processuali, con rilascio a soggetto munito di apposita delega), ed è esteso anche ai soggetti individuati nel successivo chiarimento ministeriale del 31 Maggio 2006 ("... altri soggetti, diversi dagli studi legali, interessati o loro delegati, qualora sussistano motivazioni giuridicamente tutelate ..."), ed è comunque soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo, con l'unica eccezione delle procedure giudiziali per le quali sia già stato assolto il contributo unificato (Legge numero 91 del 2002), la cui dimostrazione è comunque a carico del richiedente.

L'eventuale invio di certificazioni a mezzo fax o posta elettronica è consentito unicamente alle condizioni di cui al parere del Ministero dell'Interno del 23 Febbraio 2007 (preventivo assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente).

Quanto sopra premesso, per il rilascio delle certificazioni anagrafiche è necessario far pervenire:

  • a mezzo posta all'indirizzo Ufficio Anagrafe del Comune - Via Napoli 1 - 72020 Cellino San Marco (BR):
    • richiesta firmata dalla persona fisica richiedente o legale rappresentante della Società richiedente, con fotocopia di un documento d'identità valido o con altro inequivocabile mezzo di identificazione;
    • una marca da bollo da Euro 16 per ogni certificato richiesto;
    • la somma di Euro 0,52 per diritti di segreteria in contanti (no francobolli, no marche da bollo) per ogni certificato richiesto;
    • busta affrancata per la risposta;
    • in caso di richiesta riferita a persona emigrata in altro Comune, atto di delega della persona interessata o controinteressata, nel quale sia documentata l'esigenza di tutelare una posizione giuridica concreta, attuale e personale. In quest'ultimo caso, l'Ufficiale d'Anagrafe si riserva la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dal parere del Ministero dell'Interno del 31 Maggio 2006, cui è subordinato l'eventuale rilascio della certificazione.
  • a mezzo email (demografici.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
    • richiesta firmata dalla persona fisica richiedente o legale rappresentante della Società richiedente, con fotocopia di un documento d'identità valido o con altro inequivocabile mezzo di identificazione;
    • pagamento tramite bonifico da effettuare su IBAN:  IT45 V010 1004 0151 0000 0046 786 indicando la causale:" imposta di bollo e/o diritti di segreteria per certificato a nome di." dei seguenti importi:
      • imposta di bollo Euro 16,00 per ogni certificato
      • diritti di segreteria: Euro 0,52 per ogni certificato in bollo
      • Euro 0,26 per ogni certificato esente da bollo (indicare articolo di esenzione)
    • in caso di richiesta riferita a persona emigrata in altro Comune, atto di delega della persona interessata o controinteressata, nel quale sia documentata l'esigenza di tutelare una posizione giuridica concreta, attuale e personale. In quest'ultimo caso, l'Ufficiale d'Anagrafe si riserva la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dal parere del Ministero dell'Interno del 31 Maggio 2006, cui è subordinato l'eventuale rilascio della certificazione

In mancanza anche solo di uno degli elementi sopra indicati, non si potrà procedere al rilascio delle certificazioni.

 

 

Carta di identità

E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale.
Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi.
Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo Paese e verificare il documento di viaggio richiesto.
Ai cittadini italiani non è più richiesta l'esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen.  E' necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo.

 Chi la può richiedere

  • I cittadini italiani e stranieri.
  • Per i minorenni  può essere rilasciata valida per l'espatrio solo se vi è l'assenso di entrambi i genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a firmare l'assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli, dovrà essere munito di assenso scritto, dell'altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia della carta d'identità dello stesso; in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Tale dicitura potrà essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori e' necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario  richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento. Per il rilascio della carta d'identità non valida all'espatrio il cittadino minorenne deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore (o esercente la potestà) munito di documento d’identità valido.
  • I cittadini iscritti all'AIRE con passaporto o con autodichiarazione
  • Coloro che hanno la dimora a Cellino San Marco previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza.

 

Documentazione

2 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo chiaro, con posa  frontale, a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile (prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità).

Situazioni particolari:

  • Smarrimento o sottrazione della carta:

è necessario fare la denuncia presso le forze dell'ordine ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Cellino San Marco, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici dell'anagrafe.

  • Furto o smarrimento all'estero:

è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all'Anagrafe;

  • Distruzione o deterioramento:

il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari  non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dpr 445/2000.

  • Persone con problemi di deambulazione:

possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità che avverrà presso il proprio domicilio. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all'Anagrafe con un documento di riconoscimento, due fotografie della persona che richiede il rilascio ed euro  5,42,  un incaricato si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma.

  • Iscritti A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero):

dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la carta di identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione.

- Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità.
- Lo stato civile viene indicato  sul documento solo se richiesto dall'interessato;
- I genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,  di avere l'assenso dell'altro genitore.
- La professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità.
- I cittadini stranieri, se provengono da altro comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel Comune.


Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità

Sul sito della Polizia di Stato (sezione documenti) è disponibile l'elenco dei Paesi e il tipo di documento richiesto per l'ingresso.

Costo: Euro 5,42

Tempi di rilascio

In tempo reale. Per i domiciliati non residenti a Cellino San Marco occorrono generalmente 10 giorni circa.

 Validità

- 3 anni per i minori di anni 3
- 5 anni nella fascia di età 3/18 anni
- 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni.
Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza stessa.

La validità della carta di identità rilasciata o rinnovata a partire dal 10 febbraio 2012 (dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5), si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare. Tale disposizione non si applica in caso di proroga.


Proroga

Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso lo sportello anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'interessato.

Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la  Circolare n. 23 del 28.7.2010,  con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.

Informazioni utili

La carta d'identità  non  è valida per l'espatrio per:

  • gli stranieri;
  • coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
  • coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano state convertite in pene restrittive della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
  • coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56.

 

 

 Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Variazioni anagrafiche: Cambio di residenza e cambio di indirizzo

 Tipologia di richieste:

  •     residenza con provenienza da altro comune
  •     residenza con provenienza dall’estero
  •     cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)
  •     trasferimento di residenza all'estero

Alla richiesta è necessario allegare (cittadini italiani e cittadini stranieri)

Copia di:

  •     documento d'identità di tutti i richiedenti maggiorenni
  •     patente
  •     libretto circolazione dei veicoli intestati ai richiedenti
  •     Allegato 1 dichiarazione del proprietario dell'immobile relativa al titolo di occupazione dell'alloggio nel caso non si sia titolari di un contratto.
  •     Modulo assenso per figli minori nel caso di trasferimento di residenza di minore senza il trasferimento di uno o entrambi i genitori

 
Alla richiesta è necessario allegare (solo cittadini stranieri)

I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale

I cittadini comunitari provenienti dall’estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’Allegato B della modulistica ministeriale

Tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Cellino San Marco, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l'obbligo di dichiarare, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc. ), compilando la sezione predisposta  nel modulo di richiesta ministeriale  e, qualora  il richiedente non sia proprietario dell'alloggio,  è necessario fare compilare  e firmare al proprietario la dichiarazione di cui all' Allegato 1.

Si ricorda che il proprietario deve allegare obbligatoriamente anche la copia del suo documento di identità.
Per la nuova normativa,infatti,  dalle dichiarazioni sostitutive del richeidente la residenza  si deve poter conoscere sempre chi è il proprietario dell'immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono).

 

 

Autocertificazione - Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni

Che cos'è:

E' la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.

Quando è possibile autocertificare:

Sempre, quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o a un gestore, anche privato di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere dati personali, fatti o situazioni. La Pubblica Amministrazione e i gestori privati di servizi pubblici sono obbligati ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:" il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.

 Come fare:

Ci si reca direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione esibendo un documento d'identità, oppure si può inviare via fax, per posta, per via telematica o farla consegnare da altri allegando copia del documento d'identità. L'autocertificazione è resa valida alla firma dell'interessato. I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l'autocertificazione).

Validità

Hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono (ad esempio un'autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).

Normativa di riferimento: DPR n° 445 del 28/12/2000

 

Tabella delle esenzioni dell'imposta da bollo relative ai certificati anagrafici 

Ultimo aggiornamento il 2016-01-08 13:03:17
 


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