AUTOCERTIFICAZIONE
Il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ha rivoluzionato non poco il sistema in tema di autocertificazione.
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono:
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data e luogo di
nascita
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residenza
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cittadinanza
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godimento dei diritti
civili e politici
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stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero
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stato di famiglia
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esistenza in vita
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nascita del figlio
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decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente
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iscrizione in albi
o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
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appartenenza a ordini
professionali
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titolo di studio,
esami sostenuti
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qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica
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situazione reddituale
o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali
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assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
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possesso e numero
del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria
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stato di disoccupazione
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qualità di pensionato
e categoria di pensione
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qualità di studente
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qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili
-
iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
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tutte le situazioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
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non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
-
di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
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qualità di vivenza
a carico
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tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
-
di non trovarsi
in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
Non devono pertanto essere più richiesti i su indicati certificati dagli
organi della pubblica amministrazione nonché dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte
salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali
o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato,
a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso
la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la
procedura semplificata, con invio delle medesime, unitamente alla fotocopia
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del
notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza
o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a
privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici.
La
mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione
dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
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certificati medici,
sanitari, veterinari
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certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
-
brevetti e marchi
La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio
interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale
dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione,
un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere
obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.
Sono
acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati
anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio
Sono
sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori
di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti
personali che possono essere autocertificati mediante una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ovvero previa indicazione da parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Le amministrazioni
sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando
l'applicazione delle sanzioni penali previste.
La dichiarazione
nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo,
per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da
altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
L'autocertificazione
è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini
extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati
a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili
o certificabili da soggetti pubblici.
I certificati
medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della
pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni
sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal
medico di base valido per l'intero anno scolastico.