Contrassegno invalidi per cittadini con ridotta capacità di deambulazione

 Il rilascio del contrassegno permette la circolazione e la sosta del veicolo per il quale viene utilizzato nelle aree inibite alla circolazione e alla sosta dei veicoli a motore. Esso è valido in tutto il territorio nazionale. I contrassegni emessi avranno una validità di 5 anni Rinnovo Cosa serve: - Certificazione del medico di base entro la scadenza in cui si attesta il persistere della patologia e si richiede il rinnovo del contrassegno per anni pari a quelli precedentemente assegnati. Oltre la scadenza serve quello della Commissione con tutti i requisiti o quello del medico legale.

Chi: I cittadini portatori di handicap fisici che in base al regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30/3/1971 n.118 ritengono di avere una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone ritenute invalide per un periodo di tempo limitato in conseguenza ad infortuni o per altre cause patologiche. In tal caso la certificazione medica deve indicare il periodo di durata presumibile dell'invalidità. Per queste situazioni l' Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere accertamenti medico legali a campione. 

Come: - Presentare specifica domanda al sindaco, con allegata la certificazione medica rilasciata dal servizio di Medicina Legale dell' azienda sanitaria di appartenenza. - La certificazione dovrà attestare una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta - Il contrassegno potrà essere concesso anche presentando il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Commissione medica per il riconoscimento degli stati di invalidità civile, in cui si attesta la totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità di deambulare. 

Quando: Il Servizio Sanità provvederà a comunicare al cittadino l'autorizzazione al ritiro del Contrassegno che verrà rilasciato dall'Ufficio della Polizia Municipale di via Napoli, 1 tel. 0831.619061 Normativa: - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (art.381) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Legge n. 104 (art.28) del 5/2/92 "Legge quadro handicap" - D.P.R. N. 495 (art.381, 3ºComma) del 16/12/92 "Codice della Strada"

Ufficio Responsabile dell'istruttoria Servizi sociali - invalidi - pubblica istruzione -cultura e sport
Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato No

 

Ultimo aggiornamento il 2014-05-29 10:51:48


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