TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 90 Pareri obbligatori
Art. 91 Entrata in vigore e disciplina transitoria
Art. 90
Pareri obbligatori
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma
avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della
legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere
dal parere.
Art. 91
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni
si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione,
affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed
inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
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