TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 67 Principi strutturali ed organizzativi
Art. 68 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 69 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 70 Diritti e doveri dei dipendenti
Capo II
Personale direttivo
Art. 71 Direttore generale
Art. 72 Compiti del direttore generale
Art. 73 Funzioni del direttore generale
Art. 74 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 75 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 76 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 77 Collaborazioni esterne
Art. 78 Ufficio di indirizzo e di controllo
Capo III
Il segretario comunale
Art. 79 Segretario comunale
Art. 80 Vice segretario comunale
Capo IV
Finanza e contabilità
Art. 81 Ordinamento
Art. 82 Attività finanziaria del comune
Art. 83 Amministrazione dei beni comunali
Art. 84 Bilancio comunale
Art. 85 Rendiconto della gestione
Art. 86 Attività contrattuale
Art. 87 Collegio dei revisori dei conti
Art. 87 bis Controllo interno
Art. 88 Tesoreria
Art. 89 Controllo economico della gestione
CAPO I
Uffici
Art. 67
Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento
di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali
di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento
dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture
e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione
degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione
politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco
e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore
generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza
ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle
esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa
e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce
le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi,
il direttore, ove nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,
intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità
dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con
i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente
più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il
ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei
dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi
decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 70
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo
qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato
giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge
e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi
e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere
gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso
il direttore ove nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi
e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio
delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con
le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale
del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la
salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio
delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione,
in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al
personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel
rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli
organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio
delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché
delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle
ordinanza di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
della tecnostruttura comunale.
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CAPO II
Personale direttivo
Art. 71
Direttore generale
1. Il sindaco, ove non si avvalga della facoltà, prevista dal quarto
comma dell’art.108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di conferire le
funzioni di direttore generale al segretario comunale, previa delibera
della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato
apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano
i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 72
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che,
a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio
che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale
del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della
giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi
fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 73
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme
della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e
dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e
del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto
prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i
congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organo effettivo, proponendo
alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente
assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di
transigere
Art. 74
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento
di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a
essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale
se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite
dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli
obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta
comunale.
Art. 75
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza
dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi
e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono
agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni
di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni
e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità
dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli
altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi,
per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle
direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento
a eccezione di quelle di cui all'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta
e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco , dal segretario
e dal direttore generale ove nominato;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità
gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo
di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi,
le missioni del personale dipendente;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso
il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni
che precedono al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente
responsabile del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi
ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 76
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste
dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con
contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione
nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità.
1bis. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi,
di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione,
può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale,
di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica
da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a
tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 77
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata,
che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri
per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 78
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti
a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle
situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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CAPO III
Il segretario comunale
Art. 79
Segretario comunale
1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall’agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali di cui
all’art. 102 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e iscritto all’albo di
cui all’art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono
disciplinate dalla legge.
4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le
funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art.
108, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei
settori e ne coordina l’attività;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle
riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti,
o conferitagli dal sindaco.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al
segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposto un emolumento
aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico,
da concordare congiuntamente dalle parti.
Art. 80
Vice segretario comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario
comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso
di laurea.
2. Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento
delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento.
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CAPO IV
Finanza e contabilità
Art. 81
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e,
nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì
titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 82
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse
e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti
regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse
per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce,
sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposta, tasse
e tariffe.
3bis. Il comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria
nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212
con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti
passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione
e buona fede, al diritto di interpello adeguando al riguardo i relativi
regolamenti.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva
dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie
più deboli della popolazione.
Art. 83
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali
e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile,
unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario,
delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei
titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati
a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto
devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono
essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla
giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti, da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione
di opere pubbliche.
Art. 84
Bilancio comunale
1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato
e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio
annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal
consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando
i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto
di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria
da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del
visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 85
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria
ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio,
il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa
con cui esprime le valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti,
nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 86
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento per i suoi fini istituzionali provvede
mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e
servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute
e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione
del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende
perseguire l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché
le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 87
Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati il
collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente, dura in carica tre anni, e rieleggibile per una sola volta
ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi
che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni
e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre
di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni
relative al controllo di gestione.
Art. 87bis
Controllo interno
1. Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art.
147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui organizzazione è svolta
anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, per la rispettiva competenza, la disciplina
delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
Art. 88
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate
dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario
del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere
è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate
di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre
somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge,
dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 89
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati
a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare
la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio
e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un
verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso
all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali
provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
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