TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 57 Obiettivi dell’attività amministrativa
Art. 58 Servizi pubblici comunali
Art. 59 Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 60 Aziende speciali
Art. 61 Struttura delle aziende speciali
Art. 62 Istituzioni
Art. 63 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 64 Convenzioni
Art. 65 Consorzi
Art. 66 Accordi di programma
Art. 57
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi
di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei
servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei
modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai
regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua
le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme
di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 58
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzioni di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte
a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
Art. 59
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio
dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura
del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici
e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via
esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi
dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce
ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli
atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali
a maggioranza pubblica.
Art. 60
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali,
dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale,
e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza,
di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi
e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi
tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 61
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il
funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati
dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità
a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche
o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti
dal T.u.2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata
diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori
dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi
e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni
e servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali,
i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita
la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate
dal consiglio comunale.
Art. 62
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli
per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali
previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini
o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Art. 63
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a
società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi
pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione
del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà
essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono
essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita
la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazioni delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare
che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito
dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 64
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici
o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi
e garanzie.
Art. 65
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente
allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati
con le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione
e dallo statuto del consorzio.
Art. 66
Accordi di programma
1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici,
in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni
e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro
connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente
della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni
interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede
altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.
34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione
e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco
allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni
appena di decadenza.
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