TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 30 Partecipazione popolare
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 31 Associazionismo
Art. 32 Diritti delle associazioni
Art. 33 Contributi alle associazioni
Art. 34 Volontariato
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 35 Consultazioni
Art. 36 Petizioni
Art. 37 Proposte
Art. 38 Consulta dei produttori
Art. 39 Consulta giovanile
Art. 40 Referendum
Art. 41 Accesso agli atti
Art. 42 Diritto di informazione
Art. 43 Istanze
Capo IV
Il Difensore Civico
Art. 44 Istituzione e finalità
Art. 45 Elezioni, durata e requisiti
Art. 46 Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza
Art. 47 Revoca
Art. 48 Prerogative
Art. 49 Modalità d’intervento
Art. 50 Rapporti con il consiglio comunale
Art. 51 Rapporti con i consiglieri comunali
Art. 52 Trattamento economico
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 53 Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 54 Procedimenti ad istanza di parte
Art. 55 Procedimenti a impulso di ufficio
Art. 56 Determinazione del contenuto dell’atto
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art.30
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli
o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il
buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Promuove altresi’ forme
di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione
Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ispirandosi ai
principi di cui alla legge 8.3.94 n.203 e al Dlgs 25.7.98 n. 286.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione
delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini
a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale
vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere
i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
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CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art.31
Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti
sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra
le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le
sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione
depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo
del legale rappresentante e di essere in regola con le norme fiscali.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art.32
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso
l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle
iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni
devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi
collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta,
che in ogni caso non devono essere inferiori a trenta giorni.
Art. 33
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti
politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività
associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,
di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture,
beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture,
beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo
da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni
di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito
albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura
dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto
che ne evidenzi l'impiego.
Art. 34
Volontariato
1. Il comune promuove forme associative di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della
vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante
rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci
e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e
gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale
abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate
sotto l'aspetto infortunistico.
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CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 35
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione
allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 36
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi
in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne
l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze
di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in
calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni,
la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi
presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, l'organo
competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al
testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi
spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti
i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, ciascun
consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione
sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale,
da convocarsi entro venti giorni.
Art. 37
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a duecento
avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di
competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate
in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto
dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi
interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unicamente
ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale
entro dieci giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli
appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari
della proposta.
Art. 38
Consulta dei produttori
1. La consulta dei produttori residenti nel Comune, rappresenta lo strumento
di partecipazione alle decisioni della giunta comunale e del consiglio
comunale aventi per oggetto la modifica del territorio, investimenti
e distribuzione, nonché di allocazione e gestione delle risorse produttive
e di qualsiasi argomento che riguardi il mondo del lavoro, delle arti
e delle professioni, dei rappresentanti gli organismi economici, degli
ordini professionali, sindacali e di categoria operanti nell'ambito
del comune.
2. Della consulta fanno parte un rappresentante designato dalle rispettive
organizzazioni operanti nel territorio comunale: cooperative, organizzazioni
sindacali, confederazione nazionale dell'artigianato, CONFCOMMERCIO,
CONFESERCENTI, nonché di ogni unità produttiva che sia organizzata al
suo interno in forma collegiale.
3. La consulta dei produttori esprimerà parere qualificato e obbligatorio
sulle scelte e le decisioni nelle suddette materie ed i pareri da essa
espressi non vincoleranno le decisioni degli organi istituzionali del
Comune che, comunque, potranno discostarsene solo motivandone la decisione.
Art. 39
Consulta giovanile
1. Il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
all’amministrazione locale attraverso l’istituzione della consulta giovanile.
2. La consulta giovanile ha lo scopo di favorire il coordinamento fra
tutte le forme associative giovanili onde creare un unico polo propositivo
e consultivo nei confronti del consiglio comunale e degli altri organi
elettivi.
3. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di costituzione
e di funzionamento della consulta.
Art. 40
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/10 degli scritti
nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in
tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali
e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali
o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum
nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria
le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione
e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune,
a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma
2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite
le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme,
lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione
del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati
e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio
comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con
essa.
Art. 41
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che
esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti
a limiti di divulgazione, nei modi previsti da apposito regolamento.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire,
con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito
regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in
deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto
al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni
in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli
di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei
diritti previsti nel presente articolo.
Art. 42
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi
destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente
pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo
comunale.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di
un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni
devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento,
deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro
mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 43
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni
in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta dell'interrogazione deve essere motivata e fornita entro
30 giorni dall'interrogazione.
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CAPO IV
Il Difensore Civico
Art. 44
Istituzione e finalità
1. Il comune può istituire l’ufficio del difensore civico con sede presso
la sede comunale.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente
statuto, un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’azione amministrativa del comune, segnalando al sindaco ed al consiglio,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed
i ritardi dell’amministrazione nei confronti degli amministrati.
Art. 45
Elezioni, durata e requisiti
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto
ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
Qualora nelle prime due votazioni non venga conseguita detta maggioranza,
l’elezione è ripetuta dal consiglio non prima di quindici giorni e non
oltre trenta dalla data dell’ultima seduta in cui l’argomento è stato
discusso e votato, nella quale è sufficiente che un candidato, per essere
eletto, consegua la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco mediante bando pubblico, invita tutti i cittadini in possesso
dei requisiti a proporre domanda per la candidatura a difensore civico.
3. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato
una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione.
4. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del
comune e scelto fra i cittadini che hanno proposto domanda a seguito
bando, che abbiano una adeguata competenza giuridico amministrativa
documentata da curriculum vitae e diano garanzia di indipendenza ed
imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti
all’incarico.
Art. 46
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza
1. Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità
alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e
comunali;
c) i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali;
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti
penali in corso;
2. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica
elettiva pubblica nonché quella di revisore del comune di appartenenza.
E’ incompatibile, altresì, all’incarico di difensore civico il richiedente
che sia stato candidato nell’ultima competizione elettorale.
3. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio,
che è dichiarata dal consiglio comunale.
4. L’incompatibilità, originale o sopravvenuta, comporta parimenti la
dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare
la relativa causa entro venti giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta
causa di incompatibilità.
Art. 47
Revoca
1. Il Difensore Civico, in caso di gravi motivi connessi con l’esercizio
delle sue funzioni, può essere revocato con Deliberazione motivata del
Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei
Consiglieri assegnati.
Art. 48
Prerogative
1. Spetta al difensore civico: intervenire presso l’amministrazione
comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti per controllare e
verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto
delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti,
segnalando, nei modi e termini stabiliti, al sindaco ed al consiglio
disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo
ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause;
2. Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia interesse diretto, sia
di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolari
gravità interessanti l’intera comunità.
3. Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale o
provinciale qualora nell’esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni
o anomalie nell’attività amministrativa comunale delegato dalla regione
o dalla provincia.
4. Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante
esame ed estrazione di copie degli atti, nonché di ottenere tutte le
informazioni necessarie all’esercizio del suo mandato.
5. Il funzionario che impedisce o ritardi l’espletamento delle funzioni
del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti
dalle norme vigenti.
6. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle
sue funzioni, di fatti costituenti reati ha l’obbligo di farne rapporto
all’autorità giudiziaria.
7. Al difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garante
del contribuente ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Art. 49
Modalità d’intervento
1. I cittadini, gli enti e le associazioni, che abbiano in corso una
pratica, ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo
in itinere presso il comune, possono chiedere l’intervento del difensore
civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge,
dal presente statuto o dai regolamenti.
Art. 50
Rapporti con il consiglio comunale
1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il trenta
aprile di ogni anno, la relazione sull’attività svolta dell’anno precedente,
segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni, irregolarità,
fornendo suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa.
Art. 51
Rapporti con i consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali, in tale veste, non possono richiedere l’intervento
del difensore civico.
Art. 52
Trattamento economico
1. Al difensore civico spettano indennità in misura non superiore al
50% rispetto a quelle previste per il sindaco.
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CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 53
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo
coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario
responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le
decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere
adottate.
Art. 54
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro
30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel
termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente
su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Art. 55
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile
deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti
od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione
dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni,
salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro
il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte
o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere
di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito
sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto.
Art. 56
Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano
state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto
volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato
interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella
premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale
da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
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