TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 8 Organi
Art. 9 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 10 Consiglio comunale
Art. 10 bis Il presidente del consiglio
Art. 10 ter Raccordo tra il presidente del consiglio e il sindaco
Art. 11 Sessioni e convocazione
Art. 12 Linee programmatiche di mandato
Art. 13 Commissioni
Art. 14 Consiglieri
Art. 14 bis Incarichi speciali a Consiglieri Comunali
Art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 16 Dimissioni del consigliere comunale
Art. 17 Gruppi consiliari
Art. 18 Sindaco
Art. 19 Attribuzioni di amministrazione
Art. 20 Attribuzioni di vigilanza
Art. 21 Attribuzioni di organizzazione
Art. 22 Vice sindaco
Art. 23 Mozioni di sfiducia
Art. 24 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
Art. 25 Giunta comunale
Art. 26 Composizione
Art. 27 Nomina
Art. 28 Funzionamento della giunta
Art. 29 Competenze
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art.8
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta
e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico
e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante
del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo
secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del
comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
consiglio.
5. Il comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta
e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni
dipendenti.
Art.9
Deliberazione degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o
sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal
segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento
per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova
in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea
dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente,
di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art.10
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale
e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi
ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto
e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni
e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è prevista in
ogni caso la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Art. 10 bis
Il presidente del consiglio
1. La presidenza del consiglio è attribuita ad un consigliere comunale,
nominato, nella prima seduta del consiglio, tra i consiglieri eletti
che non ricoprano la carica di sindaco o assessore. L'elezione avviene
a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta di cui al comma
precedente, si procede, nella seduta, ad una ulteriore votazione che
vede eletto presidente il consigliere suffragato con la maggioranza
assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso di esito negativo
si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati
e risulta eletto il candidato che raccoglie più voti e, in caso di parità,
il candidato più anziano di età.
3. La deliberazione di nomina del presidente è immediatamente eseguibile
e viene comunicata per conoscenza alla prefettura, all'organo di controllo
ed al presidente del collegio dei revisori dei conti.
4. Il presidente del consiglio può essere revocato, su richiesta motivata,
sottoscritta da un numero di consiglieri non inferiore a 2/5 e depositata
10 giorni prima, con il voto favorevole palese e con appello nominale,
dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
5. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio, in caso di sua
assenza o impedimento, sono esercitate dal consigliere anziano. Le funzioni
di vice-presidente sono incompatibili con la carica di assessore.
Art. 10 ter
Raccordo tra il presidente del consiglio e il sindaco
1. Il presidente del consiglio e il sindaco, sentito il segretario comunale,
individuano con atto congiunto l'ufficio destinato al supporto delle
attività del presidente del consiglio e delle commissioni consiliari.
La sovrintendenza di tale ufficio, fatto salvo il principio di distinzione
tra potere di indirizzo e controllo e quello di gestione, compete al
presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio ricerca l'intesa con il sindaco sui tempi
di convocazione del consiglio.
3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplinerà ulteriormente
le attribuzioni del presidente del consiglio.
Art.11
Sessioni e convocazione
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria
o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e
del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono esser convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo
di almeno 24 ore. Nel compunto dei giorni vanno considerati solo i giorni
lavorativi, escludendo le festività.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal presidente del consiglio di sua iniziativa
o su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in
tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti
all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio
eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione
del messo comunale.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi
in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione
è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può
essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata
la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la
prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da
consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei consiglieri comunali nello stesso giorno della
data di notifica dell'ordine del giorno.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni
per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni
dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il
consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni
e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
Art. 12
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta,
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria,
a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei
rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare,
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle
problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento
è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado
di realizzazione degli interventi previsti.
Art.13
Commissioni
1. Il consiglio comunale istituirà, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine,
di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale.
1bis. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia se costituite
deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio.
Art.14
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla
quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale
ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (D.Lgs. 267/2000) con esclusione del sindaco neo-eletto
e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo,
il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di
far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al
presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore
a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo
termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.
Art. 14bis
Incarichi speciali a consiglieri comunali
1. Al fine di sollecitare l'impegno diretto nell'attività amministrativa
dell'Ente in relazione agli interessi della collettività, ai consiglieri
comunali, su proposta del sindaco può essere affidato, dal consiglio
comunale, un incarico speciale ed eccezionale limitato nel tempo su
determinate materie.
Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale definisce le
modalità di espletamento di tale incarico.
Art.15
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione
e di voto.
2. Ogni consigliere comunale, nel rispetto delle procedure stabilite
dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli
atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del consiglio, presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni,
ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili
allo svolgimento del mandato.
3. Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività
comunali, in particolare con la presenza alle riunioni di consiglio
e di commissione.
4. Ai capigruppo consiliari sono trasmessi in elenco, contestualmente
all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla giunta. I relativi
testi sono messi a disposizione dei consiglieri per la consultazione
nell'ufficio di segreteria e per l'eventuale estrazione di copie.
5. Il consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto, nei casi previsti
dalla legge, sulle notizie e sugli atti conosciuti nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Art. 16
Dimissioni del consigliere comunale
1. Le dimissioni sono indirizzate al consiglio e protocollate immediatamente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio ha l'obbligo di provvedere alla surrogazione del dimissionario
entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora
i consiglieri dimissionari siano più di uno, il consiglio provvede alla
surroga con separate votazioni, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione
delle dimissioni.
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco
e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,
i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni
e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi
risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita, presso il comune di Cellino San Marco, la conferenza
dei capigruppo, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni
sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo
del comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una
copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento
del proprio mandato.
Art. 18
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità,
di incompatibilità, lo stato giuridico, e le cause di cessazione dalla
carica.
2. Egli ha la rappresentanza legale del comune compresa quella in giudizio
con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti,
nonché nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del
comune, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi , dallo
statuto, dai regolamenti, e sovraintende all'espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza
e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi
dal consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla regione
e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo
accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione,
di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
Art.19
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare
le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed
è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare
il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune
nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio
comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno
e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore
generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a
esigenze effettive e verificabili.
Art.20
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli
atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti
e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività
del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio
e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 21
Attribuzione di organizzazione
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) Abrogato;
b) Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione
popolare presieduti dal sindaco , nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
d) Abrogato.
Art. 22
Vice sindaco
1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la
delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in
caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché
nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi
dell'art.59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri,
deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge,
nonchè pubblicato all'albo pretorio.
Art. 23
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco
o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario,
ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 24
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione
di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti
estranei al consiglio, di dichiarata fama, nominati in relazione allo
specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal
vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi
provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al
consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo
sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro
dieci giorni dalla presentazione.
Art. 25
Giunta comunale
1. La giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora
col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai
principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in
attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti e contenuti nel PEG ove adottato.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 26
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di sei assessori
di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè
dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza
ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio
e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 27
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati
dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che
abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo
grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo
del consiglio comunale.
Art. 28
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla
l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione di funzionamento della giunta sono stabilite
in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti
e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art.29
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune
e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non
siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite
al sindaco, al segretario comunale, al direttore ove nominato o ai responsabili
dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso
nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo
e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi
di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri
per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e conferisce
gli incarichi di natura fiduciaria;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire
le relative funzioni al segretario comunale;
j) abrogato;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell'apparato, sentito il direttore generale ove nominato;
p) abrogato.
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