TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Autonomia statutaria
Art. 2 Finalità
Art. 3 Territorio - Gonfalone - Stemma
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Tutela della salute
Art. 6 Programmazione
Art. 7 Limiti alle funzioni
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il comune di Cellino San Marco :
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi
della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace
e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e
solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si
colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo
nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito
fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico
interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo
cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno
della comunità.
Art.2
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed
economico della comunità di Cellino San Marco ispirandosi ai valori
e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini,
delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività
amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo
della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e
di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale,
in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di
un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche
attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che
garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art.3
Territorio - Gonfalone - Stemma
1. Il territorio del comune di Cellino San Marco confina con quelli
dei comuni di San Pietro Veristico, Mesagne, Sandonaci, Campi Salentina,
Guagnano e Squinzano.
2. La sede del comune è sita in via Napoli.
3. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organismi
comunali. Solo per esigenze particolari e previa dichiarazione della
giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e
delle commissioni in altra sede.
4. Il comune ha un proprio stemma civico che é: d'argento, all'olivo
al naturale, accostato in basso dalle lettere C.L. di nero. Lo scudo
è fregiato da un ramo di olivo e uno di alloro.
5. Il comune ha un proprio gonfalone che è: drappo di colore azzurro
riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale
con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI CELLINO SAN MARCO".
Le parti di metallo ed i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta
di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia
è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome, cravatta
e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
6. Abrogato.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare
iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con
lo stemma del Comune.
8. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del
Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
Art.4
Funzioni
1. Il comune di Cellino San Marco è titolare di poteri e funzioni proprie
che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali ed in
conformità del presente statuto, ed esercita, altresì, secondo le leggi
statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo stato,
dalla regione e dalla provincia.
2. Il comune può rideterminare, attraverso accorpamenti, il numero e
la localizzazione delle sezioni elettorali e prevederne l'ubicazione
in edifici pubblici anche non scolastici.
3. Tali funzioni riguardano:
a) Assetto del territorio;
a1) Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio,
nel quadro di un programmato sviluppo:
a2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica,
al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
a3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria secondo esigenze di priorità stabilite dai piani urbanistici;
a4) Programma l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento
di attività produttive;
a5) Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione inerenti
alla viabilità comunale;
a6) Predispone idonei strumenti di pronto intervento in occasione di
pubbliche calamità;
a7) Esercita il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e
privati di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale
e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi
statali e regionali;
b) Tutela del patrimonio naturale storico e artistico
b1) Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente,
attuando piani di difesa del suolo, sottosuolo e per eliminare le cause
di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
b2) Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone
il godimento da parte della collettività;
c) Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
c1) Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nelle sue
diverse forme e tradizioni locali;
c2) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale
e giovanile con il coinvolgimento di organismi e associazioni culturali
e sportive assicurandone l'accesso alle strutture pubbliche ai sensi
dell'art. 10 Dlgs. 18 agosto 2000 n.267;
d) Politiche giovanili
d1) Il comune sostiene il mondo giovanile attraverso l'attuazione di
progetti per i giovani, impegnando particolari risorse a loro favore,
rispondendo opportunamente ad una serie di nuovi bisogni: il lavoro,
la formazione professionale ed imprenditoriale, la prevenzione ed il
recupero delle devianze e dell'emarginazione, l'impiego del tempo libero,
attraverso incontri culturali, la lettura, ascolto della musica, l'acquisizione
ed il diffondersi della informazione, che coinvolgono il campo dei diversi
interessi;
d2) Il comune attua le politiche giovanili attraverso la creazione di
un coordinamento tra i diversi organi comunali e la partecipazione di
rappresentanze dei movimenti giovanili e associazioni giovanili presenti
nel territorio comunale;
e) Servizi sociali
Il comune nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e dallo
statuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie:
e1) Assicura i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori,
agli inabili, agli invalidi e ad eventuali profughi;
e2) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello
di protezione, con particolare riguardo alla abitazione, alla promozione
culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego
del tempo libero e al turismo sociale;
e3) Concorre ad assicurare, con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la
tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse
della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione
ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi
servizi sociali integrati;
e4) Concorre per quanto non sia espressamente riservato allo stato,
alla regione e alla provincia, alla promozione, mantenimento e recupero
dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del comune;
e5) Promuove tutti gli interventi per la repressione e recupero delle
tossico-dipendenze nonché di ogni altra forma di emarginazione e devianza;
e6) Attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio
di assistenza scolastica idoneo ad assicurare le strutture ed a facilitare
il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo
scolastico. Partecipa alla costituzione di università o a corsi di studi
universitari;
e7) Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio
storico, librario, artistico, archeologico, monumentale anche promuovendo
la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
e8) Eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia
in denaro che in natura, a favore di singoli o gruppi, nel rispetto
delle norme vigenti;
e9) Promuove misure necessarie ed utili alla salvaguardia dei costumi
e delle tradizioni popolari, con iniziative volte al confronto e allo
scambio delle varie esperienze di storia e di vita sociale.
f) Sviluppo Economico
f1) Il comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa
al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità
locale;
f2) Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare
un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale e tutelare
il consumatore;
f3) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo
sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;
f4) Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese
industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale
comunale;
f5) Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo
a quello artistico ed espressione della tradizione e costumi locali,
al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una
più equa remunerazione del lavoro;
f6) Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata
espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la
valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche;
f7) Riconosce l'agricoltura, quale risorsa primaria dell'economia del
proprio territorio e attraverso le proprie competenze, contribuisce
all'incentivazione, informazione e riqualificazione dello sviluppo produttivo.
Interviene con mezzi finanziari propri o a capitale misto pubblico o
privato, al fine di migliorare i livelli di reddito e le condizioni
di vita del settore agricolo.
Art. 5
Tutela della salute
1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il diritto
alla salute, con particolare riguardo alla prevenzione ed alla tutela
della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro,
intervenendo e contribuendo con propri mezzi a valorizzare la dignità
dell'uomo, migliorare la sua qualità di vita e a rimuovere tutte le
barriere degli handicap.
2. L'Amministrazione Comunale si deve fare promotore attivo delle politiche
di prevenzione della salute intervenendo, anche di concerto con le Amministrazioni
dei Comuni limitrofi e anche avvalendosi di proposte tecnico-scientifiche,
nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e nei confronti
delle autorità competenti al fine di tutelare la salute dei cittadini
e il territorio.
Art. 6
Programmazione
1. Il comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce
gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale,
e fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti,
ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
2. Assicura nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani
e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani,
programmi e progetti dello stato, della regione e della provincia, provvedendo,
per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 7
Limiti alle funzioni
1. Il comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti
articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che
non risultano attribuite, specificatamente, ad altri soggetti o enti,
da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura
e gli interessi generali della comunità amministrata.
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